Ecobonus 110%: le agevolazioni
Ecobonus 2020 110%: agevolazioni per il risparmio energetico degli edifici
Nel decreto Rilancio c’è il superbonus al 110% per l’efficientamento energetico degli edifici, che permette di realizzare opere praticamente a costo zero.
In pratica chi usufruirà dell'ecobonus nei condomini o nella propria abitazione unifamiliare al di fuori del complesso condominiale, potrà avere un vero e proprio guadagno (il 10% in più dell'aliquota), che si tradurrà in una detrazione delle tasse spalmabile nei cinque anni successivi. Chi effettua i lavori può anche decidere di cedere il suo credito alle banche o all’impresa che realizza i lavori, in cambio di uno sconto.
Ma come funziona?
Per ottenere però il massimo dell'agevolazione, cioè l'ecobonus al 110%, è necessario che gli interventi portino a un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, in alternativa, serve che il miglioramento sia il massimo tecnicamente raggiungibile. l'ecobonus può essere richiesto solo per le spese effettuate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Quali interventi si possono fare?
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione
- Installazione di pannelli fotovoltaici;
- Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.